Obblighi e tutele 2

Per esercitare la professione gli architetti, una volta superato l’esame di abilitazione, devono essere iscritti all’Albo, acquisire i crediti formativi previsti dall’aggiornamento professionale, essere iscritti alla cassa previdenziale e aver stipulato una polizza assicurativa.

L’Ordine propone agevolazioni e forme di tutela riservate ad alcune categorie di iscritti.

Formazione

Gli architetti devono acquisire nel triennio 60 crediti formativi professionali, di cui almeno 10 ogni anno.

L’obbligo è normato dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo del Consiglio Nazionale degli Architetti e dalle Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

Per i dettagli vai alla sezione dedicata alla formazione.

Inarcassa

Gli architetti iscritti all’Ordine in possesso di una partita iva (individuale, di associazione o di società di professionisti) devono iscriversi alla cassa previdenziale Inarcassa.
Sono esclusi dall’obbligo gli architetti già coperti da un’altra forma di previdenza contributiva obbligatoria, pubblica o privata.
Per informazioni e per le modalità di iscrizione è possibile consultare direttamente il sito di Inarcassa.
È possibile richiedere un appuntamento con i delegati Inarcassa dell’Ordine di Torino, Giuliano Mario Becchi e Felice De Luca, contattando la segreteria OAT (011 546975 – albo@oato.it).
Il responsabile del nodo periferico Inarcassa per l’Ordine di Torino è Fabio Giulivi.

Vai al servizio dell’Ordine per la consulenza previdenziale.

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Assicurazione professionale

Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore l’obbligo per gli architetti di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. Tale imposizione si estende a tutti i professionisti iscritti all’albo che svolgano attività che prevedono un rapporto diretto con il cliente.
Gli architetti al conferimento dell’incarico devono indicare al committente gli estremi della polizza, il massimale e successivamente ogni eventuale variazione (art. 9 della Legge 27/2012 e art. 5 del DPR 137/2012).

Casi particolari:

  1. Professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa: la polizza assicurativa del titolare dello studio deve includere un’apposita clausola in cui si specifichi che i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata.
  2. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente con rilevanza esterna (ad esempio perizie, collaudi, etc.): è sufficiente inserire il dipendente o professionista nella polizza assicurativa dell’ente, come nel caso precedente.
  3. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente senza rilevanza esterna: non è necessario stipulare una polizza assicurativa.
  4. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time: è obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa. Nel caso il professionista rientri nel profilo indicato nel punto 1 valgono le stesse modalità.
  5. Società di persone: non è necessario che la società sia assicurata, ma è sufficiente che i soci formalmente chiamati all’assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati.

Vai al servizio di consulenza sulle polizze.
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Adempimenti fiscali

Split payment

Il DL 50/2017, detto “manovrina”, ha esteso lo split payment anche ai professionisti, i quali dal 1° luglio 2017 saranno obbligati a gestire il versamento dell’iva nelle fatture nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni secondo il sistema del “pagamento diviso”: in questo modo, l’iva non sarà più incassata dal fornitore, ma sarà versata direttamente all’Erario dalla Pubblica Amministrazione. L’applicazione dello split payment potrà creare problemi finanziari ai professionisti a causa del mancato incasso dell’iva. Il tema è stato segnalato al Consiglio Nazionale Architetti quale elemento problematico su cui intervenire con urgenza.

Scarica il vademecum applicativo predisposto da Davide Barberis, dottore commercialista consulente dell’Ordine in materia fiscale.

Vai alla sezione dedicata alla consulenza fiscale.

Pos

La Legge di Stabilità 2016 e la risoluzione approvata il 3 febbraio 2016 dalle Commissioni delle Finanze e delle Attività produttive della Camera dei Deputati impongono a tutti gli architetti iscritti all’Ordine e che esercitano la libera professione di dotarsi di un dispositivo POS per accettare i pagamenti elettronici.

Non sono ancora stati emanati i decreti ministeriali attuativi che specificheranno i limiti di applicazione dell’obbligo.

Tutele e agevolazioni

Le misure di sostegno attive sono:

Fondo di solidarietà

Per il 2018 il Consiglio ha stanziato 13.700 euro per agevolare gli architetti in difficoltà economiche o con gravi problemi di salute. Il fondo consente di poter usufruire dell’esonero o della rateizzazione della quota annuale di iscrizione all’Albo. Il termine per la richiesta è il 30 giugno 2018: scarica il regolamento per le richieste e il fac-simile per la domanda di esonero.

Quota ridotta

I giovani architetti con meno di 3 anni di iscrizione all’Albo e meno di 35 anni di età e i senior con più di 50 anni di laurea che dichiarino di non svolgere più la libera professione possono beneficiare di una riduzione della quota di iscrizione (da 210 euro a 110 euro).

Esoneri e rimborsi per le neo-madri

Le professioniste neo-madri possono richiedere l’esonero o il rimborso per il pagamento della quota di iscrizione all’Albo nell’anno del parto o dell’adozione.
È possibile richiedere l’esonero nel caso la nascita o l’adozione avvenga prima del 30/04/2018 (scarica il modulo per la richiesta di esonero 2018).
Nel caso il bambino nasca o faccia l’ingresso in famiglia dopo il 30/04/2018 l’iscritta deve versare la quota 2018 rispettando la scadenza prevista e poi richiedere il rimborso (scarica il modulo per la richiesta di rimborso 2018).
In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di nascita o di adozione del bambino; leggi il regolamento 2018.

Le iscritte diventate madri nel 2017 possono presentare domanda entro 90 giorni dal parto; scarica il regolamento e il modulo per l’esonero 2017.

Le neo-madri possono chiedere inoltre l’esonero dall’obbligo formativo per 1 anno, equivalente a 20 CFP. Vai alla pagina Obbligo formativo.

Indennità di paternità

Gli iscritti a Inarcassa neo-padri possono godere dell’indennità di paternità anche nel caso la madre non lavori o non eserciti la libera professione. Vai al sito della cassa previdenziale.

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