Deontologia

Nell’esercizio della professione, gli iscritti all’Albo sono tenuti a rispettare le norme di deontologia professionale, regole etiche e comportamentali a garanzia della collettività.
Il Consiglio di Disciplina, un soggetto indipendente rispetto al Consiglio dell’Ordine e suddiviso in 5 Collegi, ha il compito di istruire e decidere i procedimenti disciplinari.

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Codice deontologico

Il Codice deontologico raccoglie le norme etico-giuridiche cui gli architetti devono attenersi durante l’esercizio della professione.

Procedimenti disciplinari

L’attività del Consiglio di Disciplina è normata dagli artt. 43 e ss. del Regio Decreto 2537/1925. Le azioni disciplinari nei confronti degli iscritti possono essere attivate d’ufficio o in seguito alla segnalazione presentata da iscritti all’Ordine, committenti o enti pubblici.

Fase 1: Attivazione

Il Consiglio di Disciplina assegna ogni caso a uno dei cinque Collegi, il quale valuterà la condotta dell’architetto coinvolto. Il Collegio può decidere se archiviare o passare alla fase 2.

Fase 2: Audizione preliminare

Il presidente del Collegio dispone un’audizione preliminare del professionista definito “incolpando” ed eventualmente delle persone informate sui fatti. Il Collegio può deliberare il non luogo a procedere o il rinvio a giudizio.

Fase 3: Procedimento disciplinare

In caso di rinvio a giudizio, viene avviato il procedimento disciplinare che a sua volta può concludersi con l’assoluzione o con la condanna del professionista che in questa fase è definito “incolpato”.

Fase 4: Sanzione

In caso di condanna, il Collegio può decretare in base alla gravità dell’illecito una delle seguenti sanzioni: l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione fino a 6 mesi e la cancellazione dall’Albo.

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Morosità

Gli iscritti all’Ordine sono tenuti a versare annualmente la quota di iscrizione all’Albo, entro il termine previsto. Il mancato pagamento dà luogo a un procedimento disciplinare che può portare il Consiglio dell’Ordine a deliberare la sospensione a tempo indeterminato dell’incolpato.

L’iscritto ha sei mesi di tempo dalla notifica del provvedimento di sospensione per sanare la propria posizione. Trascorso tale termine dovrà scegliere tra essere cancellato dall’Albo o rimanere iscritto saldando tutto il dovuto. Anche in caso di cancellazione, l’iscritto è tenuto a versare gli oneri contributivi già maturati a suo carico. I dettagli dell’iter procedurale sono specificati nel Regolamento in materia di iscritti morosi sospesi.

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