Obblighi e tutele

Per esercitare la professione gli architetti, una volta superato l’esame di abilitazione, devono essere iscritti all’Albo, acquisire i crediti formativi previsti dall’aggiornamento professionale, essere iscritti alla cassa previdenziale e aver stipulato una polizza assicurativa.

L’Ordine propone agevolazioni e forme di tutela riservate ad alcune categorie di iscritti.

Formazione

Gli architetti devono acquisire nel triennio 60 crediti formativi professionali, di cui almeno 10 ogni anno.

L’obbligo è normato dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo del Consiglio Nazionale degli Architetti e dalle Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

Per i dettagli vai alla sezione dedicata alla formazione.

Inarcassa

Gli architetti iscritti all’Ordine in possesso di una partita iva (individuale, di associazione o di società di professionisti) devono iscriversi alla cassa previdenziale Inarcassa.
Sono esclusi dall’obbligo gli architetti già coperti da un’altra forma di previdenza contributiva obbligatoria, pubblica o privata.
Per informazioni e per le modalità di iscrizione è possibile consultare direttamente il sito di Inarcassa.
È possibile richiedere un appuntamento con i delegati Inarcassa dell’Ordine di Torino, Giuliano Mario Becchi e Felice De Luca, contattando la segreteria OAT (011 546975 – albo@oato.it).
Il responsabile del nodo periferico Inarcassa per l’Ordine di Torino è Angelica Ballone.

Vai al servizio dell’Ordine per la consulenza previdenziale.

Assicurazione professionale

Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore l’obbligo per gli architetti di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. Tale imposizione si estende a tutti i professionisti iscritti all’albo che svolgano attività che prevedono un rapporto diretto con il cliente.
Gli architetti al conferimento dell’incarico devono indicare al committente gli estremi della polizza, il massimale e successivamente ogni eventuale variazione (art. 9 della Legge 27/2012 e art. 5 del DPR 137/2012).

Casi particolari:

  1. Professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa: la polizza assicurativa del titolare dello studio deve includere un’apposita clausola in cui si specifichi che i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata.
  2. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente con rilevanza esterna (ad esempio perizie, collaudi, etc.): è sufficiente inserire il dipendente o professionista nella polizza assicurativa dell’ente, come nel caso precedente.
  3. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente senza rilevanza esterna: non è necessario stipulare una polizza assicurativa.
  4. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time: è obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa. Nel caso il professionista rientri nel profilo indicato nel punto 1 valgono le stesse modalità.
  5. Società di persone: non è necessario che la società sia assicurata, ma è sufficiente che i soci formalmente chiamati all’assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati.

Vai alle convenzioni per la stipula di una polizza.

POS

La Legge di Stabilità 2016 e la risoluzione approvata il 3 febbraio 2016 dalle Commissioni delle Finanze e delle Attività produttive della Camera dei Deputati impongono a tutti gli architetti iscritti all’Ordine e che esercitano la libera professione di dotarsi di un dispositivo POS per accettare i pagamenti elettronici.

Non sono ancora stati emanati i decreti ministeriali attuativi che specificheranno i limiti di applicazione dell’obbligo.

Tutele e agevolazioni

Le misure di sostegno attive sono:

Fondo di solidarietà

Il Consiglio dell’Ordine ha confermato anche per il 2024 il fondo di solidarietà pari a 6.350 euro per facilitare o esonerare il pagamento della quota di iscrizione all’Albo agli iscritti impossibilitati a far fronte del tutto al pagamento della quota dell’anno in corso per gravi motivi di salute o per ragioni di indisponibilità economica.
L’Ordine valuterà mediante una commissione le richieste pervenute e formulerà una graduatoria fino all’esaurimento del fondo, privilegiando le ragioni che possono impedire l’esercizio effettivo della professione. La richiesta di esonero può essere presentata per un massimo di tre volte in totale e verrà data priorità a coloro che l’abbiano fatto per la prima volta. Da regolamento le domande devono essere presentate con l’apposito modulo e trasmesse via PEC all’indirizzo protocollo@architettitorinopec.it entro e non oltre il 30 giugno 2024.
Gli esiti verranno comunicati in forma scritta dal Consiglio dell’Ordine entro il mese di luglio 2024.
SCARICA IL REGOLAMENTO E IL FACSIMILE PER LA RICHIESTA.

Quota ridotta

I giovani architetti con meno di 3 anni di iscrizione all’Albo e meno di 35 anni di età e i senior con più di 50 anni di laurea possono beneficiare di una riduzione della quota di iscrizione: 120 euro anziché i 230 euro per la quota intera. Vai alla pagina dedicata alla quota.

Esoneri e rimborsi per le neo-madri

Le professioniste neo-madri possono richiedere l’esonero o il rimborso per il pagamento della quota di iscrizione all’Albo nell’anno del parto o dell’adozione. Le neo-madri possono chiedere inoltre l’esonero dall’obbligo formativo. Vai alla pagina Obbligo formativo.

Maternità
Le iscritte che danno alla luce un figlio o lo ricevono in adozione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 possono richiedere l’esonero dal pagamento della quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2024 o il rimborso per la quota 2024 se già versata. In entrambi i casi la richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2025. Per ottenere l’esonero o il rimborso per la quota le iscritte devono essere in regola con il versamento delle quote di iscrizione precedenti e non essere destinatarie di provvedimenti disciplinari di condanna. L’Ordine provvederà a stornare la quota 2024 se non ancora versata, ovvero a rimborsarla se già versata.

Le professioniste diventate madri nel 2023 hanno ancora tempo fino al 31 marzo 2024 per presentare la richiesta di esonero o rimborso. Scarica la modulistica:

Indennità di paternità

Gli iscritti a Inarcassa neo-padri possono godere dell’indennità di paternità anche nel caso la madre non lavori o non eserciti la libera professione. Vai al sito della cassa previdenziale.

Chi ben comincia

Si intitola Chi ben comincia il vademecum nato da un’idea del focus group OAT La professione per i giovani e le pari opportunità, promosso dall’Ordine degli Architetti e dalla Fondazione per l’architettura / Torino. Una pubblicazione digitale destinata ai giovani architetti, pensata appositamente per i neo-iscritti all’Ordine ma che può rivelarsi utile anche per chiunque nutra dei dubbi su questioni legali, fiscali e previdenziali connesse all’esercizio della professione.
Un supporto per fari sì che ognuno crei la propria cassetta degli attrezzi per affrontare il mondo del lavoro.

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