Ricerca professionista

L’Ordine degli Architetti di Torino è composto da quasi 7000 professionisti.

Attraverso un motore di ricerca è possibile selezionare un iscritto all’Albo, visionare la sua scheda personale con la descrizione delle esperienze effettuate e trovare i suoi contatti.

La ricerca può essere effettuata per cognome o numero di matricola oppure in base alle esperienze professionali e ai principali ruoli svolti. Questo secondo criterio è valido solo per i professionisti che hanno compilato il proprio profilo professionale attraverso l’area iscritti.

È inoltre possibile ricercare le Società tra Professionisti che si sono registrate all’Albo di Torino.

Per curriculum

Tramite questo modulo è possibile selezionare un professionista tra gli iscritti all’Albo di Torino in base alla sezione di appartenenza, alle esperienze professionali e ai principali ruoli svolti. Si può limitare la ricerca ai professionisti che hanno allegato un curriculum da consultare on line.
Tale ricerca viene effettuata SOLO tra i professionisti che hanno compilato il proprio profilo professionale attraverso l’area iscritti.

Per cognome

Tramite questo modulo è possibile selezionare un professionista tra gli iscritti all’Albo di Torino in base al nominativo o al numero di iscrizione. Si può limitare la ricerca ai professionisti che hanno allegato un curriculum da consultare on line.

Società tra Professionisti iscritte all'Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino

Sezione Speciale dell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino dedicata alla registrazione delle Società tra Professionisti, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013, N. 34.

Il portfolio degli architetti

È possibile consultare il portfolio degli architetti iscritti all’Ordine di Torino attraverso il database nato da un’iniziativa del focus group OAT Rete internazionale e nazionale.
Per i professionisti si tratta di una preziosa occasione per aprirsi a nuove opportunità professionali e per i committenti (pubblici o privati) si propone come pratico strumento per ricercare il professionista idoneo alle proprie esigenze.
Consulta il portfolio degli architetti

Elenchi speciali

È possibile consultare gli elenchi dei professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti di Torino che esercitano le attività di Consulente Tecnico d’Ufficio, perito, collaudatore di opere di cemento armato, professionista antincendio, RSPP, certificatore energetico o docente universitario a tempo pieno.
Ecco un riepilogo di queste attività, dei requisiti richiesti per il loro svolgimento e degli obblighi previsti per l’aggiornamento.

Consulenti Tecnici d'Ufficio

Il Consulente Tecnico d’Ufficio è la figura che assiste il Giudice o la parte per l’intero processo o durante i singoli atti.

Per poter diventare CTU è necessario essere iscritti all’Ordine professionale da almeno tre anni, essere in possesso della speciale competenza tecnica, risiedere in un Comune della giurisdizione del Tribunale cui si fa domanda e non essere già inseriti negli elenchi di CTU o periti di un altro Tribunale.

Sul sito del Tribunale è disponibile l’elenco dei CTU dei Tribunali di Torino e Pinerolo (ai sensi della Sezione I, capo II, Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Civile).
Per l’elenco del Tribunale di Ivrea è possibile contattare il numero 0125-4161.

 

Periti

Il perito è il consulente tecnico nominato da un Giudice in sede penale.
Un architetto può fare richiesta di iscrizione all’elenco dei periti se è iscritto all’Ordine da almeno tre anni, se è in possesso della speciale competenza tecnica, se risiede in un Comune della giurisdizione del Tribunale cui fa domanda e se non è già inserito nell’elenco di CTU o periti di un altro Tribunale.

L’elenco dei Consulenti Tecnici delle Sezioni Penali dei Tribunali di Torino e Pinerolo è disponibile al sito del Tribunale di Torino (ai sensi degli artt. 67-70 delle Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Penale).

Per l’elenco del Tribunale di Ivrea contattare il numero 0125-4161.

Collaudatori cemento armato

Il collaudatore ha il compito di accertare la buona esecuzione delle strutture, le quali devono essere in grado di assicurare la stabilità dell’opera e la totale sicurezza. Con la certificazione, l’esperto si assume responsabilità personali di pubblico interesse su opere progettate, dirette ed eseguite da terze persone (art.7 della Legge 1086/1971).
Per diventare un collaudatore è necessario essere iscritti all’Albo da almeno 10 anni; scarica il modulo per la domanda di iscrizione.

Professionisti abilitati all'antincendio

Sono gli esperti autorizzati dal Ministero degli Interni a rilasciare le certificazioni di prevenzioni incendi (art. 1, Legge 818/1984).
Per iscriversi agli elenchi del Ministero è necessario:

  • essere iscritti all’Albo professionale;
  • avere l’attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi della durata di 120 ore.

Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi, è inoltre necessario seguire corsi e seminari di aggiornamento in materia della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco; per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del D.M. 05/08/11, l’obbligo decorre dal 27 agosto 2011 (ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/11). Coloro che non svolgono l’aggiornamento entro i termini verranno sospesi fino al completamento delle ore di aggiornamento mancanti. Gli architetti abilitati all’intencendio possono visionare il numero di ore formative che hanno acquisito accedendo all’Area Riservata, alla sezione Profilo professionale.

Per richiedere l’iscrizione negli elenchi è necessario compilare l’apposito modulo.

Sul sito dei Vigili del Fuoco è possibile consultare l’elenco dei professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni di prevenzione incendi.

 

RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la figura che, designata dal datore di lavoro, coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Gli architetti iscritti all’Albo interessati a svolgere il ruolo di RSPP esterno devono frequentare il modulo C del corso per RSPP, della durata di 24 ore. Inoltre devono ottemperare all’obbligo dell’aggiornamento quinquennale, fissato in 40 ore.
L’aggiornamento decorre:

  • dal 15 maggio 2008, data dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08;
  • dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

In ogni caso, per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP dovranno sempre essere in grado di dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per almeno 40 ore.

NB: a partire dall’uscita dell’accordo Stato-Regioni di luglio 2016, ai fini dell’aggiornamento per RSPP, è valida la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza (ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008) e viceversa.

Scarica l’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

CSE/CSP

I compiti del coordinatore della sicurezza in cantiere in fase di esecuzione (CSE) e in fase di progettazione (CSP) sono indicati agli art. 91 e 92 del D.Lgs. 81/08.
Per poter svolgere queste attività è necessario (art. 98 del D.Lgs. 81/08):

  • essere in possesso di una laurea in scienze dell’architettura;
  • essere in possesso dell’attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno nel caso di laurea magistrale, due anni nel caso di laurea triennale;
  • essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili della durata di 120 ore ( i cui contenuti e le cui modalità sono definite nell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e smi).

Il CSP/CSE deve inoltre ottemperare all’obbligo di aggiornamento quinquennale di 40 ore che decorre:

  • dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) per coloro che prima di questa data erano già in possesso dell’attestato di abilitazione. In questo caso il quinquennio è fisso: 1° quinquennio da maggio 2008 a maggio 2013 e 2° quinquennio da maggio 2013 a maggio 2018);
  • dalla data dell’attestato abilitante se posteriore al 15 maggio 2008

Non esiste un elenco ufficiale degli abilitati. Il CSE/CSP deve quindi conservare ed esibire in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza l’attestato del corso abilitante, dei relativi aggiornamenti e dell’espletamento dell’attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

NB: a partire dall’uscita dell’accordo Stato-Regioni di luglio 2016 ai fini dell’aggiornamento per RSPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.

Certificatori energetici

Il certificatore energetico valuta l’efficienza energetica degli edifici e redige l’attestato di prestazione energetica (APE).
Per gli architetti in possesso di una laurea quinquennale non sono previsti obblighi formativi per lo svolgimento di questa attività. Gli architetti in possesso di una laurea triennale (così come le altre figure professionali) devono invece frequentare il corso abilitante di 80/84 ore e sono tenuti all’aggiornamento di 10 ore. Chi non si aggiornerà dovrà sospendere l’attività di certificazione o co-certificare con un professionista che compensi le carenze. I professionisti triennali che non hanno sostenuto alcun corso continueranno a certificare entro i limiti delle proprie attribuzioni di legge. Vai all’approfondimento.

Vai al sito della Regione Piemonte per consultare l’elenco dei certificatori energetici.

Albo unico degli architetti italiani

Attraverso l’Albo unico del Consiglio Nazionale degli Architetti è possibile ricercare un architetto, pianificatore, paesaggista o conservatore a livello nazionale.

Il registro raccoglie i dati forniti dai 105 Ordini territoriali. Il CNA non garantisce tuttavia la puntualità degli aggiornamenti.

Elenco
delle caselle di Posta Elettronica Certificata riservato alle Pubbliche Amministrazioni
(ai sensi dell’art. 16 comma 7 del D.L. 185/2008 convertito in legge dalla L. 2/2009)

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