Obbligo formativo

L’aggiornamento professionale e la formazione specialistica dal 1° gennaio 2014 sono un obbligo per ogni professionista.

Introdotto dalla Riforma degli ordinamenti professionali con DPR 137/2012, l’obbligo è normato dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo (in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012) del Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC), successivamente completato con le Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

La normativa completa è scaricabile dai link nella sezione laterale.

 

Avviso importante

È online la nuova piattaforma per la formazione del Consiglio Nazionale degli Architetti per la gestione, conservazione e consultazione dei crediti formativi professionali degli iscritti agli Ordini.
L’Ordine degli Architetti di Torino segnala però che il nuovo sistema, che sostituisce iM@teria, necessita ancora di alcune implementazioni di dati relativi alle attività svolte presso soggetti formatori terzi.

Il CNAPPC ha comunicato – ad inizio 2024 –  l’entrata in vigore delle nuove “Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo” che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024, precisando che solo per l’anno 2023 le attività formative saranno computate in piattaforma in base a quanto prescritto dalle Linee Guida in vigore dal 1° gennaio 2020.

Vista la chiusura del triennio formativo 2020-2022 fissata con il ravvedimento operoso al 31/12/2023 (data entro la quale era possibile recuperare i crediti formativi per il raggiungimento dei crediti minimi previsti per il triennio e il recupero dei debiti pregressi), in considerazione delle persistenti criticità delle posizioni formative di alcuni iscritti, il CNAPPC ha comunicato di avere istituito un periodo di “controllo e verifica amministrativa” preventiva al passaggio dei dati al Consiglio di disciplina. Tale periodo consentirà di verificare le posizioni formative di coloro che rilevano ancora criticità persistenti sulla propria posizione formativa. Tali iscritti dovranno comunicare all’Ordine di non risultare in regola a causa della mancata assegnazione di crediti pregressi acquisiti. Le segnalazioni dovranno essere inoltrate entro il 30/03/2024.

Per accedere al nuovo portale:

Quanti CFP occorrono

L’iscritto deve acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) di cui almeno 12 derivanti da attività sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. La verifica di tali crediti è effettuata su base triennale e il nuovo triennio si concluderà il 31/12/2025.
È raccomandata un’acquisizione minima nel corso dell’anno di almeno 20 CFP.

Eventuali crediti maturati in eccesso nel precedente triennio sono riportati automaticamente al triennio successivo, nel limite massimo di 40 CFP. Eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche sono riportati nella misura massima di 8 CFP”.

I soggetti che si reiscrivono all’Ordine dovranno conseguire i crediti dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di precedente iscrizione, escluso il caso che siano trascorsi 5 anni dalla cancellazione.
In caso di trasferimento di un iscritto, l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.

Come acquisire i CFP

ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO ISTANZE NELLA NUOVA PIATTAFORMA

Per il caricamento delle istanze di riconoscimento dei CFP con l’autocertificazione procedere direttamente tramite la piattaforma nella sezione ESONERI E CERTIFICAZIONI corredando l’istanza della debita documentazione comprovante la richiesta.
Ai fini dell’aggiornamento professionale continuo, secondo la vigente normativa sono valevoli le attività previste dalle linee guida al punto 5 e al punto 6.7, descritte di seguito.

Corsi frontali e a distanza (FAD):
1 CFP/ora massimo 30 CFP
Le attività devono essere pre-accreditate presso il CNAPPC.
I CFP sono assegnati direttamente sulla piattaforma nazionale dal soggetto formatore.
Frequenza minima prevista: 80% della durata complessiva dell’evento o secondo specifica indicazione.

Corsi abilitanti e di aggiornamento (attinenti a una specifica abilitazione professionale e previsti dalle relative norme vigenti, ricompresi tra le aree oggetto di formazione previste dalle Linee Guida tra cui sicurezza, prevenzione incendi, RSPP moduli A, B e C, etc):
1 CFP/ora massimo 30 CFP.
– attività pre-accreditate presso il CNAPPC: i CFP sono assegnati direttamente sulla piattaforma nazionale dal soggetto formatore
– attività sono svolte direttamente presso i soggetti abilitati per norma e/o tramite l’accreditamento regionale: CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale.
Frequenza minima prevista: secondo indicazioni specifiche.

Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili, sia frontali che a distanza sincrona:
1 CFP/ora, minimo di due ore, massimo 8 CFP
Le attività devono essere pre-accreditate presso il CNAPPC.
I CFP sono assegnati direttamente sulla piattaforma nazionale dal soggetto formatore.
Frequenza minima prevista: 100% della durata complessiva dell’evento.

Nota: le attività formative offerte gratuitamente dall’Ordine sono accessibili solo agli architetti che risultano in regola con il pagamento della quota annuale (sulla base della scadenza prevista per il pagamento). I CFP non possono essere assegnati a coloro che alla data dell’evento risultano morosi; la partecipazione all’evento per iscrizione diretta in loco, quindi, non dà diritto all’assegnazione dei crediti.
Partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti a eventi formativi accreditati:
1 CFP per ogni relazione, non reiterabile

Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile:
2 CFP per ogni giorno di attività, massimo 24 CFP nel triennio
Sono ammissibili le attività derivate da protocolli d’intesa sottoscritti CNAPPC con il Dipartimento della Protezione Civile e quelle svolte in situazioni di urgenza e particolare gravità/calamità naturali.
CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale.

Master e formazione post laurea

Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (min. 1 anno) o dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, ulteriori lauree:
– 30 CFP per l’intero corso, anche se diviso in modulo o annualità, se previsto esame finale;
– 15 CFP per le medesime attività di cui sopra, nel caso in cui non sia previsto un esame finale, ad avvenuta dimostrazione della frequenza. Sono per entrambi esclusi i cfp per deontologia.
CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale.

Altre attività:
Sono riconoscibili le seguenti attività, con limite di massimo di 15 crediti complessivi derivanti dalla somma dei crediti conseguiti per i punti di cui alle lettere a), b), c), d):
a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/Federazioni, CNAPPC, prestazione di consulenza per sportelli presso l’Ordine: 1 CFP per ogni singola seduta, CFP assegnati direttamente da OAT;
b) attività particolari quali mostre, fiere, visite e altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3): 1 CFP per ogni attività, CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale;
c) articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP; articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale identificate da codici bibliografici (ISBN, ISSN, DOI): 2 CFP; per ogni monografia o altra pubblicazione di cui si risulta autori e identificate da codici bibliografici (ISBN): 4 CFP; CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma
d) viaggi di studio promossi dagli Ordini/Federazioni di Ordini o da altri soggetti accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita, CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale (con dichiarazione del soggetto organizzatore che l’evento non è stato pre-accreditato, selezionando la voce “mostre, fiere, visite”);
e) partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi), sempre per un limite totale di 15 cfp triennio. CFP assegnati direttamente da OAT.
f) premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio – 10 CFP per ogni menzione – 6 CFP per ogni partecipazione – 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali; CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale.
g) brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale: 4 CFP per ogni riconoscimento; CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale.
h) specifiche attività, individuate dai singoli Ordini Territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP nel triennio);
>  Elenco in corso di definizione.
i) attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali previsti dell’art. 17.5 e 18.4 del DPR328/2001, 4 CFP per ogni attività svolta con un massimo di 12 CFP a triennio. CFP riconoscibili da OAT, su richiesta, al completamento dell’attività.

Attività formativa svolta dai dipendenti pubblici  per conto dell’ente
Saranno validati dall’OAT i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dalle linee guida.
CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale, fatto salvo che l’attività non sia stata pre-accreditata tramite accordi specifici tra l’Ente di appartenenza e l’OAT (assegnazione diretta da OAT).

Attività formativa svolta dai dipendenti per conto del datore di lavoro privato
Gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, conformemente a quanto stabilito dalle linee guida. CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale (selezionare voce “dipendenti pubblici” e precisare nelle note che trattasi di datore “privato”).

Attività formativa svolta all’estero
Saranno validate dall’OAT le attività di formazione svolte all’estero, conformemente a quanto stabilito dalle linee guida.
CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale (con documentazione tradotta).

Attività formativa accreditata presso altri Ordini e Collegi professionali (es. ingegneri e geometri)
Le attività formative e gli eventi promossi da altri Ordini o Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti linee guida, possono ottenere il riconoscimento dei relativi crediti secondo quanto previsto dalle linee guida.
CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale con documentazione attestante la presenza, la durata e i temi trattati. Se già pre-accreditata da OAT, CFP assegnati direttamente da OAT.

Seminari organizzati da grandi Enti pubblici quali MINISTERI, REGIONI, ENEA, CNR, etc. che non abbiano sottoscritto convenzione diretta con il CNAPPC.
CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale, con documentazione attestante la presenza, la durata e i temi trattati.

Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

  • maternità, paternità, adozione e affidamento, esonero per 24 mesi dall’obbligo formativo, con riduzione di 40 CFP (corredare l’istanza della debita documentazione comprovante la richiesta);
  • malattia grave o infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale (corredare l’istanza della debita documentazione comprovante la richiesta);
  • altri casi di impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità (corredare l’istanza della debita documentazione comprovante la richiesta);
  • docenti universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale (L. 382/1980). È precluso lo svolgimento della professione; > scarica modulo autocertificazione
  • non svolgimento della professione, neanche occasionalmente per almeno un anno, subordinato alla sottoscrizione di dichiarazione sotto la propria personale responsabilità di:
    – non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
    – non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
    – non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente pubblico o privato).
    > scarica modulo autocertificazione

 

A titolo esemplificativo, non possono essere esonerati:
– coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
– coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
– coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).

L’iscritto provvede personalmente a richiedere sulla piattaforma l’esonero per l’obbligo formativo.
L’esenzione di cui sopra, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle di­scipline ordinistiche).
Non è possibile inoltrare istanze di esonero diverse che comportino l’acquisizione complessiva di crediti formativi per oltre 20 CFP/anno.
Con la richiesta l’iscritto si impegna a comunicare all’Ordine l’eventuale perdita del requisito per l’esonero richiesto, immediatamente al verificarsi dell’evento, con la consapevolezza della decadenza del beneficio dell’esonero per tutto l’anno solare di riferimento.

COME INSERIRE ISTANZE SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE (PORTALE DEI SERVIZI CNAPPC)

Per il caricamento delle istanze di esonero con l’autocertificazione procedere direttamente, salvo i casi sotto indicati, tramite la piattaforma nella sezione ESONERI E CERTIFICAZIONI corredando l’istanza della debita documentazione comprovante la richiesta.

Per le seguenti tipologie di istanza, scaricare il modulo, compilarlo e caricarlo sul sistema come documento allegato:

  • esonero per il “non svolgimento della professione
  • esonero per “docenti universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale (L. 382/1980).”

scarica modulo autocertificazione

Inizio e fine dell'obbligo formativo

Per i soggetti che si iscrivono a un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con un numero di crediti proporzionale rispetto ai 60 crediti del triennio. È facoltà dell’interessato chiedere e ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

Nei casi di re-iscrizione, il debito formativo risultante all’atto della cancellazione, dovrà essere recuperato, fatto salvo che siano trascorsi 5 anni dalla data dell’ultima cancellazione.
Al compimento del 70° anno di età cessa l’obbligo formativo. Eventuali debiti risultanti devono essere comunque recuperati al fine della regolarità formativa.
La piattaforma nazionale registrerà automaticamente gli esoneri.

 

PROCEDURE DI VERIFICA E CONTROLLO

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 ago­sto 2012, n° 137 ed è valutata dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio.

Entro 120 giorni dalla scadenza del triennio formativo, il Consiglio dell’Ordine esplica tutte le procedure per la verifica amministrativa degli adempimenti formativi dei propri iscritti attraverso il contrad­dittorio. Al termine dei 120 giorni previsti per la verifica, l’Ordine territoriale fornirà al Consiglio di Disciplina il report definitivo dell’attività formativa svolta dagli iscritti che risultano inadempienti.

Sanzioni

Le sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo formativo, previste con l’aggiornamento dall’art. 9 del Codice Deontologico (del 2021), sono così tipicizzate:

  • avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad 6 CFP;
  • censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 18;
  • sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP
  • sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP
  • sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione uguale o maggiore di 37 CFP.

Il professionista sanzionato è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo. Qualora l’iscritto inadempiente non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.

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