Rischio sismico

Il focus group OAT Strutture propone un’analisi della Deliberazione della Giunta  Regionale 26 novembre 2021, n. 10-4161, in vigore dal 1° febbraio 2022, la quale mette in ordine le numerose DGR in tema di prevenzione del rischio sismico; resta comunque valida la DGR 6- 887 del 30/12/2019 per la definizione delle zone sismiche:

 

Capitolo 1

Nella premessa del Capitolo 1 viene indicato che, su tutto il territorio regionale, ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380. La denuncia delle opere prescinde quindi dal materiale con il quale l’intervento viene eseguito: viene pertanto superato il concetto secondo il quale il deposito riguarda unicamente le opere in conglomerato cementizio armato (normale e precompresso) e a struttura metallica.

Di seguito viene indicato che le denunce dei lavori in zona sismica sono accompagnate da una asseverazione del progettista relativa al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, alla coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, ed al rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Nei successivi capoversi della norma vengono definite le varianti non sostanziali: solo tali tipologie di varianti non sono sottoposte ad obbligo di denuncia; per tutte le altre varianti vige l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/01.

Capitolo 2

Al capitolo 2 della norma viene elencata in modo chiaro ed esaustivo la documentazione da allegare alla denuncia delle opere strutturali.Capitolo 5

Al capitolo 5, vengono indicate le tipologie di denuncia da presentare ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001, in funzione dell’intervento in progetto (con riferimento agli allegati A2 e A1 della norma) secondo tre scenari:

  1. denuncia semplificata presso lo Sportello Unico dell’Edilizia comunale prima dell’inizio dei lavori per opere ed interventi di consistenza strutturale riconducibili alle opere ‘prive di rilevanza’ previste all’art. 94-bis, comma 1, lettera c) del P.R. 380/2001, riportate nell’elenco A2;
  2. denuncia presso lo Sportello Unico dell’Edilizia comunale, prima dell’inizio dei lavori, per opere ed interventi di consistenza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità esclusi gli edifici e le opere infrastrutturali strategiche e rilevanti riportate nell’Allegato A1;
  3. denuncia presso l’Ufficio Tecnico Regionale, prima dell’inizio dei lavori, ed eventuale controllo a campione secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 6: le opere e gli interventi di consistenza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità che interessino edifici o opere infrastrutturali strategiche e rilevanti riportate nell’Allegato

È stato pertanto risolto il dubbio interpretativo di cui al § 3.1.1 della DGR 14- 2063 di ottobre 2020, in relazione alla modalità di presentazione in zona sismica 3S.

Allegati

L’allegato A1 contiene l’elenco degli edifici e delle opere infrastrutturali strategiche e rilevanti. Tale allegato ricalca, con lievi modifiche, il contenuto dell’allegato 1 della DGR 65-7656 del 9 ottobre 2014.

L’allegato A2 contiene l’elenco degli interventi “privi di rilevanza”; anche in questo caso è chiaro il riferimento alla DGR 65-7656 del 9 ottobre 2014 (allegato 2).

L’allegato B della norma contiene le disposizioni per l’attuazione degli adempimenti relativi alla violazione delle prescrizioni per le costruzioni in zona sismica. In tale allegato sono presenti le differenti procedure nel caso in cui la violazione degli articoli da 64 a 67 del D.P.R. 380 sia stata eseguita prima o dopo la classificazione sismica del territorio. Nel primo caso viene prevista la cosiddetta “denuncia postuma”, nel caso in cui la violazione sia stata effettuata dopo la classificazione sismica vengono definite le attività di vigilanza da parte dei comuni.

Nella norma in oggetto non sono presenti i modelli da allegare alla denuncia delle opere: per cui, in attesa di nuovi provvedimenti, non resta che fare ancora riferimento ai modelli da 1 a 8 della DGR 14-2063 del 9 ottobre 2020.

Leggi la nota completa del focus group OAT Strutture

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