Messa a Focus 14/2018

Il focus group Sostenibilità ed energia chiarisce quali requisiti deve possedere un architetto iscritto all’Ordine per poter effettuare una certificazione energetica e in quali casi è necessario frequentare un corso dedicato, con particolare riferimento ai laureati iunior.

I requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici sono definiti dall’art. 2 D.P.R. 75/13 smi.

Occorre verificare:

  • il titolo di studio;
  • l’iscrizione all’Ordine o al Collegio professionale;
  • l’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti.

Se il professionista è abilitato ed è iscritto all’Ordine, i titoli di studio richiesti sono definiti dalle lettere da a) a d), comma 3, art. 2 del Decreto.

L’attestato di frequenza con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, è invece richiesto nel caso in cui il soggetto non abbia l’abilitazione professionale o sia provvisto di un titolo di studio che rientra nei casi delle lettere da a) a d), comma 4, art. 2 del Decreto.

Si ricorda, però, quanto riportato nel comma 3, art. 2 del Decreto. Ovvero che il tecnico abilitato opera nell’ambito delle proprie competenze. Laddove il tecnico non sia competente in tutti i campi, egli deve operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali.

In merito alle competenze dei “laureati iunior”, si può fare riferimento alla Circolare n° 27 del 16/03/2017  emanata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. A pagina 4 e 5, la Circolare ricorda che, ai sensi del DPR 328/2001, “l’attività professionale degli iscritti alla sezione B dell’albo si caratterizza per l’utilizzo di metodologie standardizzate applicate alla progettazione di costruzioni semplici e di componenti, sistemi e processi di tipologia semplice e ripetitiva”. Poiché la redazione di un A.P.E. si basa sull’applicazione della norma UNI TS 11300, metodologia di calcolo univoca, la stessa Circolare conclude che un ingegnere junior può redigere un A.P.E., senza alcun corso di formazione specifico.

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