PEC: obbligo di comunicazione

Per tutti gli iscritti all’Albo vige l’obbligo di comunicazione della PEC al proprio Ordine di riferimento. A stabilirlo è il Decreto Semplificazione (DL 76/2020 convertito nella legge 120/2020) che ha introdotto un pacchetto di misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale tra le quali l’articolo 37 «Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti».

La norma rafforza l’obbligo per gli iscritti agli Albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata – ora domicilio digitale per un più preciso coordinamento con il Codice dell’Amministrazione Digitale – ai rispettivi Ordini. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, definisce il domicilio digitale come “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata”.

Quasi tutti gli iscritti all’Ordine di Torino hanno già provveduto: il 96% degli iscritti OAT infatti è titolare di una PEC comunicata all’Ordine. L’Ordine offre gratuitamente la PEC agli iscritti e provvede già a comunicare periodicamente al Ministero dello Sviluppo Economico gli elenchi aggiornati degli iscritti con PEC.

Si ricorda che il Decreto Semplificazione prevede che l’iscritto che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine commina la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione dell’indirizzo PEC.

 

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