Revisione del Codice dei beni culturali: evoluzione del DDL 1372

Nel corso del 2025 si è più volte trattato il tema della revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio che per l’attività professione può significare diverse procedure di autorizzazione paesaggistica.

A febbraio 2025 è stato presentato al Senato il Disegno di Legge n. 1372.

Il testo proponeva modifiche mirate al codice, con l’obiettivo di snellire le procedure di autorizzazione, introducendo un meccanismo di silenzio-assenso (se il parere della Soprintendenza non è reso entro quarantacinque giorni, si considera automaticamente favorevole, permettendo all’amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi).

Il parere delle Soprintendenze inoltre, diversamente da quanto avviene oggi che è vincolante, sarebbe diventato obbligatorio ma non vincolante. Questo avrebbe lasciato maggiore discrezionalità agli enti locali nella decisione finale.

Infine, si prevedeva l’aggiornamento del D.P.R. 31/2017 per escludere dall’autorizzazione paesaggistica alcuni interventi minori come quelli soggetti a CILA o SCIA, se con modifiche contenute o coerenti con l’immobile.

Su tale testo sono state svolte numerose consultazioni. Si riporta in allegato la posizione dell’Istituto Nazionale di Urbanistica di cui si condividono i principi e le osservazioni.

Qui il documento: https://www.inu.it/wp-content/uploads/codice-esame-proposte-ddl-aprile-2025.pdf

Nel mese di giugno 2025 il disegno di legge è stato riformulato proponendo un nuovo testo di base che supera alcune delle criticità emerse durante le audizioni.

L’attuale apparato normativo non modifica direttamente il Codice, ma conferisce al Governo una delega di 12 mesi per adottare decreti legislativi organici, mantenendo l’obiettivo di semplificare le procedure.

In particolare non viene più introdotto il silenzio-assenso, ma il nuovo testo si limita a indicarlo come principio da armonizzare attraverso i decreti attuativi secondo quanto disposto dall’articolo 17-bis della citata Legge 241/1990.

Si esclude poi il passaggio alla Sovraintendenza solo per interventi di lieve entità già definiti per regolamento, previa verifica urbanistica.

Secondo le nuove indicazioni, quando si tratta di autorizzazioni paesaggistiche legate a infrastrutture strategiche e di rilevanza nazionale,  il parere dovrà essere espresso direttamente dalla direzione generale competente del Ministero della Cultura.

Inoltre, il Governo è tenuto a individuare specifici tipi di interventi, come quelli finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza del patrimonio culturale o al ripristino di infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi, per i quali si applicheranno procedure semplificate. Tali semplificazioni dovranno essere introdotte anche per il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche relative ad attività stagionali e ripetitive, a condizione che non vi siano modifiche rispetto all’autorizzazione già concessa.

Il Disegno di Legge Delega è stato approvato dal Senato nel mese di settembre 2025, confermando lo stralcio delle le norme più contestate del disegno di legge originario, mantenendo vincolante il parere delle soprintendenze e rimandando al Governo la disciplina del silenzio-assenso.

Si attende ora la chiusura dell’iter e i successivi decreti legislativi.

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