Esecuzioni immobiliari

Con una circolare il Tribunale di Torino espone gli adempimenti introdotti dal DLgs. 149/2022 che interessano i procedimenti il cui pignoramento sia avvenuto a partire dal 1° marzo 2023 in avanti. Ecco in sintesi le principali novità.

Custodia

Per le nuove procedure soggette alla riforma Cartabia il custode verrà nominato al momento della nomina dell’esperto, con provvedimento separato rispetto al decreto di nomina dello stesso.

Ordine di liberazione

  1. Immobile non abitato dal debitore e/o dal suo nucleo familiare o occupato con titolo non opponibile: l’ordine di liberazione deve essere emesso non più tardi dell’ordinanza di autorizzazione alla vendita; quindi anche nel corso delle operazioni peritali, a seguito delle informazioni che il custode fornirà tempestivamente; è fatta salva autorizzazione del G.E. alla regolarizzazione della posizione dell’occupante come da Istruzioni generali di custodia;
  2. Immobile abitato dall’esecutato e/o dai suoi familiari adempienti: la liberazione può avvenire solo contestualmente all’emissione del decreto di trasferimento, senza più necessità di alcuna istanza dell’aggiudicatario; è necessario invece un espresso esonero per non procedere alla liberazione a cura del custode. Non è più necessaria la notifica del decreto di trasferimento né l’attesa del termine di 60 giorni. L’ordine di liberazione viene emesso dal GE con provvedimento separato ma contestuale al decreto di trasferimento.
  3. Immobile abitato dall’esecutato e/o dai suoi familiari inadempienti: la liberazione avviene in qualsiasi momento, previa udienza di audizione delle parti e del custode. Quest’ultimo deve pertanto informare tempestivamente il GE del verificarsi dei presupposti di cui al comma 9 dell’art. 560 c.p.c.

Decreti di trasferimento

Il delegato all’atto del deposito telematico della minuta del decreto di trasferimento deve depositare un ulteriore allegato denominato antiriciclaggio contenente la dichiarazione dell’aggiudicatario firmata e scansionata. Non è più necessaria l’istanza di liberazione dell’aggiudicatario quindi il relativo allegato viene eliminato e sostituito da altro allegato istanza di esonero liberazione.

Rapporti riepilogativi: in base alla riforma i rapporti riepilogativi (sempre per le nuove procedure) saranno i seguenti:

  1. entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte.
  2. a decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte.
  3. entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto di distribuzione, il rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell’ultimo rapporto riepilogativo periodico.

La norma prevede che “I rapporti riepilogativi sono redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione e contengono i dati identificativi dell’esperto che ha effettuato la stima”.

Progetto di distribuzione

In base alle modifiche introdotte negli artt. 596-597-598 e 591 bis c.p.c., il progetto di distribuzione viene redatto dal delegato e viene trasmesso al Giudice dell’esecuzione, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Il GE lo esamina e a sua volta lo deposita nel fascicolo, con o senza eventuali modifiche: in quest’ultimo caso il provvedimento del Giudice si limiterà ad un “visto si deposita il progetto di distribuzione” apposto sull’atto del delegato; tale provvedimento verrà comunicato al Professionista delegato dalla Cancelleria.

Il delegato fisserà la relativa udienza di discussione e provvederà agli adempimenti conseguenti.

Sono previsti due termini massimi per il professionista delegato:

  1. Per la predisposizione della bozza del progetto di distribuzione: entro 30 giorni dal versamento del prezzo;
  2. Per la fissazione dell’udienza di discussione: entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento del Giudice che ha depositato il progetto di distribuzione.

È inoltre previsto il termine minimo di 10 giorni. fra la convocazione delle parti a cura del delegato e la data dell’udienza.

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