ONSAI: la piazza di Agliè

L’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria ONSAI del Consiglio Nazionale Architetti ha segnalato all’Ordine degli Architetti di Torino alcune criticità relative alla procedura pubblicata dal Comune di Agliè per l’intervento di riqualificazione di piazza Setificio, con scadenza il 19 aprile 2022.
L’osservatorio concorsi dell’Ordine ha approfondito la segnalazione e ha rilevato le seguenti criticità:

  • L’Importo dei premi risulta alquanto ridotto
    Nel concorso è richiesto un “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per un costo stimato per la realizzazione complessiva dell’opera di 150.000 euro, come riportato nel disciplinare (nel D.I.P. l’importo totale dei lavori è stato stimato in € 200.000. Si ritiene opportuno che venga chiarito quale cifra occorre considerare come importo lavori).
    Si tratta di importi comunque ridotti, per un concorso di Progettazione ad un grado unico, che causano un livello di premi che rischia di rendere poco appetibile l’iniziativa considerando, peraltro, che gli stessi premi (2000 euro per il 1.o classificato e 500 euro per il secondo) sono comprensivi di IVA ed altri oneri di Legge.
    Si rileva, inoltre, che non vi è riscontro con quanto affermato all’articolo 7 del Disciplinare “Il suddetto importo di € 2.000,00 corrisponde al corrispettivo per i servizi relativi all’affidamento della sola progettazione di fattibilità tecnico-economica, calcolato nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016” poiché effettuando il calcolo come da D.M. risulterebbe un importo superiore ai 2.600€ al netto delle spese.
  • La richiesta di Offerta economica è soggetta a punteggi
    Si rileva che in un Concorso ciò non è possibile in quanto il giudizio sugli elaborati deve essere dato unicamente sulle caratteristiche del progetto e non può comprendere gli aspetti del costo professionale.
    Nei concorsi di progettazione è vietato selezionare i concorrenti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.” Questo è quanto emerge dal Parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 124 del 23 aprile 2008,”.
  • Il sopralluogo è considerato obbligatorio e la documentazione fotografica e soprattutto quella grafica risultano piuttosto ridotte.
    Ancorché legittimo è opportuno, per opere di dimensioni non rilevanti, non rendere obbligatorio il sopralluogo, fornendo documentazione grafica (con particolare riferimento ad un rilievo base) e fotografica più complete.
  • Si evidenzia che benché venga definita come principale la prestazione relativa alla I.D. E22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, la prestazione NON è stata riservata all’Architetto
    L’art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce gli ambiti specifici di competenza dell’architetto e dell’ingegnere, riservando competenza esclusiva all’architetto quando le prestazioni professionali riguardano “… opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti…”

Con l’obiettivo di collaborare con le Pubbliche Amministrazione sostenendo la qualità di realizzazione delle opere pubbliche, l’Ordine ha segnalato all’ente banditore le criticità emerse, confidando in un positivo accoglimento delle indicazioni fornite.

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