Messa a Focus 04/2020

Anche il panorama normativo relativo alla prevenzione incendi è soggetto a mutamenti dovuti alle misure restrittive dell’emergenza sanitaria. Il focus group OAT Prevenzione incendi cerca di fare chiarezza sul panorama normativo, fornendo una lettura del DL 17 marzo 2020, n. 18.

Attraverso la RPT è stata fatta richiesta di allungamento del quinquennio in corso, per facilitare il completamento dell’aggiornamento antincendio obbligatorio; nel frattempo i professionisti sono autorizzati a proseguire nella formazione antincendio seguendo corsi e seminari in streaming: in tal senso, l’Ordine di Torino è al lavoro per organizzare percorsi formativi dedicati in modalità webinar.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 regola le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e interessa il settore della prevenzione incendi ai seguenti punti:

  • Art. 4, comma 2: Disciplina delle aree sanitarie temporanee. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  • Art. 103, comma 1: Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. Si segnala che in tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti e i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.
  • Art. 103, comma 2: Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

In seguito a una richiesta fatta dalla Rete delle Professioni Tecniche, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inoltre autorizzato i professionisti a frequentare corsi e seminari tenuti in modalità streaming in diretta, in modo da assicurare l’aggiornamento periodico obbligatorio e mantenere l’iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno.

Attualmente, attraverso la RPT, è in corso un’interlocuzione per chiedere di allungare la durata del quinquennio di riferimento in corso, per tutto il periodo di emergenza – e comunque per la durata non inferiore a 120 giorni.
Per rimanere sempre aggiornato sulle normative legate all’emergenza epidemiologica, visita la nostra pagina dedicata.

Condividi

Ricerca un termine

oppure

Ricerca per argomento