Efficienza energetica degli edifici: il nuovo quadro legislativo in vigore dal 3 giugno

Il prossimo 3 giugno 2026 cambieranno i “Requisiti Minimi” per gli interventi di efficienza energetica: diventerà cogente il DM 28 ottobre 2025 (che completa il recepimento dell’EPBD III), di modifica del DM 26 giugno 2015. Un approfondimento del Focus Group Energia.

Il nuovo testo modifica integralmente gli Allegati 1 e 2 del Decreto del 2015. In particolare recepisce molte delle F.A.Q. che il MISE ha rilasciato negli ultimi anni (ottobre 2015 – agosto 2016 – dicembre 2018), chiarendo alcune modalità operative e ambiti di applicazione, introduce nuovi obblighi per infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e importanti modifiche in merito alle modalità di verifica di alcuni requisiti prestazionali sull’involucro edilizio.

Queste ultime interessano i casi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica, semplificando le modalità di verifica e alleggerendo i requisiti minimi nei casi di intervento minori: nella ristrutturazione importante di secondo livello non dovrà più essere calcolato il parametro dell’H’t di facciata, ma eseguita la verifica della tramittanza termica media comprensiva dei ponti termici per gli elementi di involucro oggetto di intervento, mentre nei casi di riqualificazione energetica le verifiche riguarderanno la trasmittanza termica nella sezione corrente (esclusi i ponti termici). Emergono inoltre nuove opportunità per la verifica degli interventi di isolamento termico sul lato interno delle pareti: i requisiti minimi considereranno l’impossibilità di completa correzione di alcuni ponti termici e consentiranno di prevedere spessori meno elevati rispetto ad un intervento di isolamento termico sul lato esterno delle pareti (cappotto), rendendo la scelta più appetibile e praticabile anche in locali di dimensioni contenute.

In ogni scenario di intervento, tuttavia, non potrà essere trascurato il controllo delle condizioni termoigrometriche: l’assenza di fenomeni di condensazione rimane un requisito igienico imprescindibile che coinvolge il professionista.

Si ricorda che, nel caso di variante in corso d’opera, è necessario depositare l’aggiornamento della Relazione Tecnica iniziale. Con riferimento all’applicazione dei Requisiti Minimi occorre tuttavia distinguere il caso di “variante sostanziale” che, secondo quanto indicato dalla Circolare ministeriale del 23/05/06 di chiarimento al DLgs 192/05, è considerata “come un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente”, e pertanto richiede una relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato. Nei casi di variante “non sostanziale”, invece, l’aggiornamento della Relazione prende in considerazione il quadro legislativo vigente alla data della richiesta del titolo abilitativo.

Il quadro legislativo si modificherà nuovamente a partire dal 3 agosto 2026, quando diventeranno cogenti gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili (FER) anche in alcuni casi di intervento su edifici esistenti e la sostituzione degli impianti termici (direttiva RED III recepita con il D.Lgs. n. 5/2026).

Si attende, infine, il recepimento della Direttiva Europea EPBD IV “Case Green” che con i successivi decreti attuativi modificherà inevitabilmente sia l’impianto che gli obiettivi prestazionali degli attuali Requisiti Minimi.

Condividi

Ricerca un termine

oppure

Ricerca per argomento