Aggiornamento antincendio

Il Consiglio Nazionale Architetti ha trasmesso all’Ordine di Torino l’atteso chiarimento interpretativo del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che conferma che, per il combinato disposto della novellata formulazione dell’art. 103, co. 2 del DL 18/2020 e della L. 126/2021, di conversione del DL 105/2021, (che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2021), ad oggi i professionisti antincendio che non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno sino a 90 giorni dopo la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissata per il 31 dicembre 2021).

La scadenza degli aggiornamenti obbligatori per i professionisti antincendio è quindi prorogata ad oggi al 31 marzo 2022.

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