Messa a Focus 02/2020

Come si costituisce un Raggruppamento temporaneo dei professionisti e quanti tipi ne esistono? Quali obblighi comporta il RTP in caso di conferimento del mandato di una gara d’appalto? E ancora, in che cosa consiste la procedura di avvalimento?

Il focus group OAT Lavori pubblici approfondisce queste tematiche, utili a operatori economici che intendono partecipare ad appalti di gare pubbliche associandosi ad altre imprese in modo da accrescere i propri requisiti di qualificazione.

Il RTP, cumulando i requisiti dei singoli operatori economici riuniti, partecipa alla gara presentando un’unica offerta congiunta, con il conseguente obbligo, in caso di aggiudicazione, di eseguire congiuntamente le prestazioni oggetto dell’appalto. Il RTP si costituisce mediante conferimento, da parte dei mandanti, di un mandato collettivo speciale; al suo interno il mandatario o capogruppo diviene l’interlocutore principale nei confronti della stazione appaltante. Il mandato viene conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il RTP può partecipare alla singola gara nelle seguenti forme:

  • costituito: quando il RTP è costituito prima di partecipare alla gara; in tal caso l’offerta di gara deve essere sottoscritta dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti” (caso poco frequente);
  • costituendo: quando le singole imprese riunite dichiarano di impegnarsi a costituire il RTI in caso di aggiudicazione; in tal caso, poiché il mandato non risulta ancora conferito, l’offerta di gara deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite.

Si distinguono due tipi di raggruppamento:

  • orizzontale, quando tutti gli operatori economici eseguono la medesima prestazione;
  • verticale, quando il capogruppo esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie.

I raggruppamenti temporanei di professionisti devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione; i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Sono ammesse modifiche nella composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto all’impegno presentato in sede di offerta in caso di fallimento, di insolvenza o di recesso di una o più imprese raggruppate.

L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare a una procedura di gara, attraverso l’avvalimento, ossia facendo ricorso alle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Fondamento essenziale dell’avvalimento è la reale messa a disposizione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per la realizzazione dei servizi oggetto della gara; è pertanto obbligatorio presentare alla stazione appaltante elenco dettagliato dei fattori produttivi, per rendere nota la consistenza del complesso tecnico-organizzativo offerto in prestito e farne valutare l’idoneità.

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