Il 23 giugno si è tenuto presso la sede dell’Ordine l’incontro promosso congiuntamente dal Focus Group Intelligenza Artificiale e dal Focus Group Lavori Pubblici – Codice dei Contratti. Aperto a tutti gli iscritti, l’evento ha preso avvio dalle indicazioni contenute nel Bando Tipo ANAC n. 2 – il primo schema standard dedicato ai servizi di architettura e ingegneria che introduce un obbligo dichiarativo esplicito sull’uso dell’intelligenza artificiale – e si è sviluppato in un confronto partecipato su temi che stanno diventando parte della pratica professionale ordinaria.
Il bando chiede a chi partecipa a una gara di dichiarare se ha impiegato sistemi di AI nell’elaborazione dell’offerta tecnica, specificando la tipologia, e di assicurare la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati. La stessa dichiarazione è richiesta in prospettiva, per la fase di esecuzione dell’incarico. La formula deriva dall’articolo 13 della Legge 132/2025, che per le professioni intellettuali fissa il principio per cui l’intelligenza artificiale può intervenire solo a supporto, senza sostituire il contenuto intellettuale della prestazione.
La discussione ha chiarito che il nodo più difficile non è il principio in sé, ma la sua traduzione pratica. Come si dimostra la prevalenza del lavoro intellettuale? Né la legge né il bando indicano una soglia o un criterio oggettivo, e nella pratica corrente manca quasi sempre un documento che ricostruisca il percorso decisionale del professionista: restano gli output, i file intermedi, ma non la traccia di come si è scelto. È emerso che l’apporto umano si colloca tanto nella fase a monte – nella competenza con cui si imposta il problema e si valutano i dati da fornire allo strumento – quanto in quella a valle, nel lavoro di verifica e ingegnerizzazione che trasforma un risultato plausibile in una soluzione effettivamente realizzabile.
Sul fronte della dichiarazione, i partecipanti hanno sollevato l’assenza di una scala di valore condivisa: dichiarare l’uso dell’AI è un elemento neutro nella valutazione dell’offerta, o può risultare in qualche misura penalizzante? La posizione prevalente è stata contraria all’esclusione automatica per omessa dichiarazione, considerati i limiti attuali degli strumenti di verifica e la difficoltà oggettiva di attribuire con certezza l’origine dei contenuti.
Sono stati affrontati anche i profili di responsabilità civile e copertura assicurativa, con la consapevolezza che le polizze professionali vanno verificate con attenzione: non è scontato che le clausole attuali contemplino esplicitamente gli errori derivanti dall’uso di sistemi di AI.
L’incontro ha confermato l’utilità di proseguire il lavoro comune tra i due Focus Group. Un prossimo approfondimento, aperto agli iscritti, sarà dedicato agli aspetti giuridici e assicurativi, con il contributo di competenze specialistiche esterne.