L’aggiornamento del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione

L’Accordo Stato – Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ha introdotto importanti novità in particolare in seno alla PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO. Un approfondimento del Focus Group Sicurezza.

Nello specifico, al sesto capoverso, viene indicato:

“L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”

Viene stabilito che, per i coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione, l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale per un numero di ore minime complessive di 40. Importante è focalizzare che, se il mancato aggiornamento non supera i dieci anni, il corso abilitante rimane valido e il completamento dell’aggiornamento, anche se effettuato in ritardo, permette di tornare a esercitare la funzione. Viceversa, superato il limite decennale, il titolo perde efficacia e deve essere nuovamente acquisito. Pertanto, se in 10 anni dall’ottenimento dell’abilitazione non si è provveduto ad effettuare alcun aggiornamento, l’abilitazione decade e bisogna nuovamente seguire il corso abilitante di 120 ore. Viceversa se nei 10 anni si sono svolte solo alcune ore di aggiornamento il titolo non decade ma non si possano assumere incarichi sino al completamento retroattivo delle ore mancanti.

Analisi e calcolo del quinquennio (quinquennio mobile)

L’Accordo, indica chiaramente: “[…] per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”.

Vige pertanto la regola per cui il quinquennio che il coordinatore deve rispettare risulta un quinquennio mobile, ovvero retroattivo nel tempo per un lasso di 5 anni. Pertanto, se un coordinatore prende un incarico a giugno 2026 nell’arco temporale giugno 2021 – giugno 2026 deve aver accumulato almeno 40 ore di aggiornamento. Dunque, ad ogni affidamento di incarico il professionista deve poter dimostrare di aver maturato il monte ore spettante indicato nell’accordo (40 ore).

Un ulteriore chiarimento deriva dalle FAQ del Ministero del Lavoro ed in particolare dal quesito 8, del quale viene ripreso il testo integrale.

CREDITO FORMATIVO
Quesito n. 8

Il credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti perde validità dopo 10 anni in assenza di frequenza regolare ai corsi di aggiornamento. Questa regola si applica a tutti i corsi di formazione, inclusi quelli per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP e per gli addetti alla gestione delle emergenze, tra gli altri? Nella fase transitoria, come bisogna comportarsi? Esempio di un datore di lavoro che aveva fatto corso rspp-dl, poi non ha esercitato e non ha fatto i rinnovi. L’attestato è del 2014. Attualmente può ancora fare l’aggiornamento con il monte ore previsto secondo Accordo SR 2011?

Risposta:

L’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 stabilisce che il credito formativo maturato con i corsi abilitanti, conserva validità soltanto se accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni. Oltre tale soglia, il titolo abilitante decade e non può più essere utilizzato, rendendo necessario ripetere integralmente il percorso formativo. Questa regola riguarda tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante. Un aspetto importante è che, se il mancato aggiornamento non supera i dieci anni, il credito formativo rimane valido e il completamento dell’aggiornamento, anche se tardivo, permette di tornare a esercitare la funzione. Viceversa, superato il limite decennale, il titolo perde efficacia e deve essere rifatto. In pratica, un datore di lavoro che ha frequentato il corso RSPP-DL nel 2014, senza esercitare la funzione né effettuare aggiornamenti, si trova oggi oltre la soglia dei dieci anni. In questo caso, l’attestato è decaduto e non è sufficiente un aggiornamento: occorre ripetere il corso abilitante secondo le regole attuali.

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