Green pass: linee guida

Chi deve esibire il green pass negli studi professionali? Quali sono i soggetti preposti ai controlli? Quali sono le modalità di verifica e le eventuali sanzioni? A fornire i chiarimenti necessari arrivano le linee guida varate da CNAPPC e Confprofessioni, che chiariscono come comportarsi, quali sono i doveri dei titolari e dei liberi professionisti e i rischi nel caso il protocollo non venisse regolarmente rispettato.

Green pass: chi deve esibirlo

Sono tenuti ad esibire il green pass, prima dell’accesso allo studio professionale, tutti i lavoratori dipendenti dello studio e tutti coloro che svolgono una attività lavorativa, di formazione o di volontariato nello studio professionale: collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti.

Nessun obbligo per i clienti

La guida del CNAPPC precisa che nei confronti della clientela permane l’obbligo di adottare il protocollo del DPCM 2 marzo 2021: la corretta igienizzazione delle mani e l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale.

Green pass: chi deve controllarlo

Il libero professionista, quando accede ai luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa, viene controllato dal titolare dell’attività o dal suo incaricato.
Il titolare dell’azienda viene controllato dal soggetto preposto ai controlli.
Nel caso di uno studio professionale in cui operino solamente liberi professionisti, è comunque necessario individuare un soggetto incaricato dei controlli.

Le modalità di verifica

I titolari o gli incaricati sono tenuti a verificare, anche a campione e possibilmente al momento dell’accesso allo studio professionale, il possesso della certificazione verde.
Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, i soggetti preposti alla verifica possono richiedere il green pass con un anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore.

Al lavoratore può essere chiesto di esibire un documento di identità in corso di validità. L’attività di verifica non deve comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario.

Le sanzioni

La mancata verifica comporterà, per il datore di lavoro libero professionista, una sanzione amministrativa dai 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.
I lavoratori dipendenti dello studio professionale, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi del Green pass al momento dell’accesso, non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde, non oltre il 31 dicembre 2021.
I lavoratori non subiranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata sarà operata una trattenuta della quota giornaliera della retribuzione, in base al numero dei giorni di assenza.
In caso di rifiuto di esibizione del green pass o mancato possesso in caso di controllo a campione è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro a carico del lavoratore.

Al momento non sono note disposizioni specifiche per i  cantieri. Le pagine istituzionali dell’Ordine verranno aggiornate in caso di nuove disposizioni.

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