Messa a Focus 10/2020

Il perdurare dello stato di emergenza pandemico non rallenta lo studio e la pubblicazione di nuove norme nell’ambito della prevenzione incendi, non solo dal punto di vista normativo ma anche per quanto riguarda le proroghe delle scadenze. Il focus group OAT Prevenzione incendi coordinato da Bruno Pelle ci spiega in breve di cosa si tratta.

Per dubbi e questioni specifiche, ti ricordiamo che gli iscritti all’Ordine possono richiedere una consulenza gratuita al focus group OAT Prevenzioni incendi o consultare le FAQ dedicate; vai al servizio. Per approfondimenti, si sono appena aperte le iscrizioni al nuovo Ciclo di corsi di aggiornamento in prevenzione incendi (8 CFP a corso) in partenza il 23 febbraio 2021; iscrizioni entro il 25 gennaio.

Nel frattempo ecco l’articolo di approfondimento a cura del focus group OAT Prevenzione incendi:

 

Nuovi termini per la proroga degli atti amministrativi in scadenza

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 03/12/20 è stata pubblicata la Legge 27/11/20 n. 159 di conversione del DL 07/10/20 n. 125, stabilendo così i nuovi termini per la proroga degli atti amministrativi in scadenza.
Per effetto della modifica intervenuta con l’art. 3-bis, l’art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 viene stabilito che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Inoltre il nuovo comma 2-sexies dell’art. 103 stabilisce anche che tutti gli atti scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 non ancora rinnovati si intendono validi e conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza. Ad oggi quindi la scadenza dei predetti atti è fissata al 1° maggio 2021.

 

L’Art 63 bis: proroga dei termini di adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione

Con l’emanazione della Legge 126 13/10/20 di conversione del DL 104 del 14/08/20 si introduce l’art.63 bis il quale stabilisce in modo chiaro la proroga dei termini di adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione previsto dal DM 25/01/19, specificamente agli aspetti gestionali previsti in scadenza il 7 maggio 2020.
Nel dettaglio, l’articolo 63 bis “Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio recita”:

  1. Il termine di cui al numero 10) dell’articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.
  2. È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.

L’articolo mette quindi fine ai fine interpretativi che il precedente art.103, comma 2 del DL 17/03/20 n.18 “Cura Italia” come modificato dalla legge di conversione n.27 del 24/04/20 aveva fatto sorgere tra addetti ai lavori, professionisti, amministratori e cittadini.

 

Categorie: le modifiche all’allegato 1 del DPR 01/08/11 n.151

Rimanendo nell’ambito amministrativo procedurale, il 23 settembre 2020 il Comitato Centrale Tecnico scientifico (CCTS) ha analizzato e approvato le modifiche all’allegato 1 del DPR 01/08/11 n.151, in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le modifiche all’allegato 1 sono state rese necessarie non solo dall’esigenza di snellire i processi e le procedure amministrativi, ma anche in virtù dell’evoluzione normativa e dell’emanazione di nuove e numerose regole tecniche verticali, sia in applicazione al Codice che in applicazione al metodo canonico quali attività adibite a campeggi, asili nido, etc.
Molte attività che erano in categoria B di cui è stata ampliata la soglia massima di ingresso rientreranno in categoria A, con evidenti ricadute dal punto di vista dello snellimento delle procedure, in quanto le attività rientrati in categoria A di cui sono stati decisamente ampliati i limiti, potranno esercire senza procedimenti preventivi obbligatori ma con semplice deposito di SCIA antincendio.

 

Le autorimesse e RTV

Infine un’altra importante novità relativa alla progettazione antincendio delle autorimesse: con l’emanazione del DM 15/05/2020 che contiene in allegato la RTV in vigore dal 19/11/20, non solo viene sostituito integralmente il capitolo V6 – Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al DM 03/08/15, ma viene anche abrogato il vecchio DM 01/02/86 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”
La nuova regola tecnica sulle autorimesse ha quale campo di applicazione le attività con superficie superiore a 300mq e non comporterà adeguamenti per le autorimesse che, alla entrata in vigore del DM 15/05/20:

  1. siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 7 del DPR 151/11;
  2. siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi precedenti, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

È comunque importante ricordare che per gli interventi di modifica o ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto 15/05/20 si applicano le disposizioni previste dall’art. 2. commi 3 e 4 del “Codice di prevenzione incendi” come modificato dal DM 12/04/19. Per tali interventi, in base al comma  3 dell’art. 2 del Codice, le norme tecniche si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. In caso contrario (comma 4) si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15 comma 3, del DLgs 08/03/06 n. 139, ed è fatta salva altresì la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.

Focus group OAT Prevenzione incendi

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