Decreto Liquidità

Finanziamenti per i professionisti con garanzia dello Stato

 

Il Decreto Liquidità (Legge 5 giugno 2020 n. 40) ha potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia Covid-19. Le procedure di accesso sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata. Imprese e professionisti che vogliono ottenere la garanzia del Fondo devono rivolgersi a banche e confidi che effettueranno la domanda.

Su piccoli prestiti fino a 30.000 euro, l’intervento del Fondo copre il 100% dei finanziamenti con durata massima di 10 anni senza che venga effettuata – ai fini della concessione della garanzia – la valutazione del merito di credito. Fermo restando l’importo massimo di 30.000 euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile.
La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato che va presentato alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito.
Il Fondo approva le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti.

Per i prestiti superiori ai 30.000 euro la garanzia copre dall’80% al 90% per cento a seconda del regime adottato (“de minimis” o ordinario), con durate e tetti massimi da definire con la propria banca di riferimento.

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