Il libretto d’impianto / Compilazione e sanzioni

Un nuovo strumento da aggiungere alla cassetta degli attrezzi!
Il nuovo libretto d’impianto: compilazione, responsabilità e sanzioni è uno degli incontri previsti questo autunno all’interno del ciclo Pillole tecniche per l’architetto che approfondirà le normative inerenti, il DPR 74/2013, il DM 10/02/14, e la Legge Regionale n.16 del 2017 che introduce sanzioni in caso di mancata o scorretta compilazione. Il certificatore energetico nella redazione degli Attestati di Prestazione Energetica deve acquisire tale documento e verificarne il corretto aggiornamento.

Cos’è il libretto d’impianto e quando deve essere compilato?

Il libretto è una sorta di “carta d’identità” dell’impianto termico, sul quale devono essere indicate tutte le informazioni che lo riguardano, come ad esempio le sue caratteristiche, i componenti installati, gli interventi effettuati su di esso, ecc. Introdotto dal DPR 74/2013, il modello da utilizzare è quello previsto dal DM del 10/02/14, che sostituisce i modelli precedenti ed è obbligatorio dal 15 ottobre 2014. Nel dettaglio, il libretto d’impianto si compila e si aggiorna in presenza di impianti e/o apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento, al servizio di edifici residenziali, scuole, ospedali, caserme, palestre, ecc., oppure destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, uffici pubblici o privati.

Chi è responsabile della compilazione e dell’aggiornamento del libretto?

Per i nuovi impianti la compilazione compete all’installatore. Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto è a cura del responsabile dell’impianto o del manutentore. L’architetto può offrire un aiuto al responsabile dell’impianto verificandone la corretta compilazione.

Chi è il responsabile dell’impianto?

  • l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Quando si deve compilare il nuovo libretto di impianto?

Per gli impianti esistenti, la compilazione del nuovo libretto avviene in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori. Per i nuovi impianti, viene compilato dalla ditta installatrice e consegnato al responsabile dell’impianto contestualmente alla fornitura dello stesso.

Esistono differenze a livello regionale?

Nel 2017 con la legge regionale n.16, la Regione Piemonte ha introdotto le sanzioni per l’assenza o la non corretta compilazione del documento. Le sanzioni possono colpire il responsabile dell’impianto, il manutentore e l’installatore. Il libretto d’impianto infine va allegato all’attestato di prestazione energetica (APE). La Regione Piemonte ha anche istituito il CIT, il Catasto Impianti Termici, con l’obiettivo di organizzare in modo unitario i dati relativi agli impianti termici e di favorire l’attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale.

 

L’incontro “Il nuovo libretto d’impianto: compilazione, responsabilità e sanzioni” programmato per martedì 16 ottobre, è fruibile sia in aula che in webinar ed è disponibile all’interno del pacchetto Formula On-line. La partecipazione prevede il riconoscimento di 4 CFP, le iscrizioni chiudono l’11 ottobre.

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