Esoneri per la formazione

In alcuni specifici casi gli iscritti all’Ordine possono richiedere l’esonero dall’obbligo formativo, così come stabilito dalle LINEE GUIDA ATTUATIVE PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE del Consiglio Nazionale Architetti. I casi previsti sono:

  • maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio;
  • malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
  • altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  • docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Tutte le tipologie di esoneri devono essere richieste annualmente

Se rientri in una di queste casistiche e hai diritto all’esonero, devi inserire la tua istanza di esonero relativa all’anno in corso entro il 31 dicembre 2021 attraverso il portale di iM@teria, sezione “Le mie certificazioni”.

 

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