DPCM e professione

Il DPCM del 3 novembre 2020 ha introdotto nuove regole per il contenimento del Covid-19; per la prima volta si assiste alla previsione di restrizioni valide sull’intero territorio nazionale e di altre differenziate, più stringenti, applicabili solo in determinate zone. A seconda della gravità dell’indice di contagio, le Regioni infatti sono state classificate in zona gialla (con un indice di contagio al momento meno preoccupante), zona arancione (con una più elevata gravità del quadro generale e con più importanti restrizioni) o zona rossa (ossia in una situazione di massima gravità e con un alto livello di rischio).
Con l’ordinanza del Ministro per la Salute del 4 novembre, in vigore dal 6 novembre per 15 giorni, il Piemonte è stato classificato come Regione ad alto livello di rischio. Sul nostro territorio, pertanto, si applicano oltre alle norme previste per l’intero territorio nazionale, anche quelle più stringenti dell’art. 3 del DPCM.
Tutte le disposizioni sono disponibili al testo normativo (scarica il DPCM). Qui di seguito, i principali passaggi che più interessano la professione dei architetto: svolgimento della professione, spostamenti e cantiere.

 

Svolgimento della professione

  • riunioni in modalità a distanza: sono imposte per le pubbliche amministrazioni (salvo la sussistenza di motivate ragioni) e fortemente raccomandate anche per le riunioni private. Si consiglia, pertanto, l’utilizzo della modalità a distanza anche per le riunioni organizzate dai professionisti in relazione alla propria attività – art. 1, co. 9, lett. o).
  • attività professionali: nello specifico si raccomanda che – art. 1, co. 9, lett. nn):
    – siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    – siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    – siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
    – siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Spostamenti

  • zone rosse (collocate in uno “scenario di tipo 4”) – 3, co. 4, lett. a):
    È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

I professionisti, pertanto, potranno spostarsi per esigenze lavorative da dichiarare, se richiesto per un eventuale controllo, attraverso il modulo per l’autocertificazione.

Cantieri

Per quanto riguarda i cantieri si ricorda quanto previsto dall’art. 4 del DPCM “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”:

  1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.

Si invitano, pertanto, gli iscritti al rigoroso rispetto delle previsioni dell’Allegato 13 pubblicato tra gli allegati al DPCM.

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