Sanzioni formative

Il primo triennio sperimentale per l’aggiornamento professionale è volto al termine il 31 dicembre 2016. Entro questa data era necessario aver maturato almeno 60 crediti formativi, di cui 12 in materia di deontologia e discipline ordinistiche.
Non aver raggiunto questa soglia costituisce un illecito disciplinare (art.7, DPR 137/2012 e art.9 comma 2, Codice Deontologico) soggetto a due diversi tipi di sanzioni:

  • se il numero di crediti formativi mancanti è inferiore a 12 (il 20% dei crediti totali da accumulare nel triennio 2014-2016) è prevista la censura, ovvero la dichiarazione formale delle mancanze commesse;
  • se a mancare sono più di 12 CFP (oltre il 20%) si incorre invece nella sospensione, della durata di un numero di giorni pari al numero dei crediti mancanti: in quest’arco di tempo non sarà possibile esercitare la professione architetto.

Per essere in regola gli architetti dovranno inoltre aver maturato obbligatoriamente i 12 CFP relativi alle discipline ordinistiche.

L’articolo 8 delle linee guida della formazione continua degli architetti prevede comunque la possibilità per gli iscritti di recuperare i crediti mancanti entro sei mesi dalla scadenza, in questo caso entro il 30 giugno 2017.

Puoi verificare la tua situazione relativa all’obbligo formativo consultando la tua scheda personale sulla piattaforma nazionale IM@TERIA: nella sezione “corsi disponibili” del portale è possibile anche trovare l’offerta formativa su scala nazionale, così come sul nostro sito e quello della fondazione si possono individuare numerose opportunità con varie modalità di fruizione (dai corsi in aula ai webinar fino alla formazione a distanza).

A partire dal 1° gennaio 2017 è iniziato il nuovo triennio formativo 2017-2019: per consultare tutte le novità previste dal regolamento per il secondo triennio, clicca qui.

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