Le nuove scadenze

Con il Decreto Milleproroghe 2016 (DL 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in GU SG n.304 del 30 dicembre 2016), non ancora convertito in Legge ma entrato in vigore il 30 dicembre, sono state disposte le proroghe in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive e gli edifici scolastici.
Ecco cosa cambia nel dettaglio:

Strutture ricettive

Art. 1: Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
comma 6: All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Il Decreto modifica l’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150 (convertito in L. n.15/2015) che prevedeva come termine il 31 ottobre 2016 (termine oggetto di proroga dal DM Milleproroghe 2015, DL n.210/2015), con la proroga al 31 dicembre 2017 per le strutture con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

Strutture scolastiche

Art. 4: Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
comma 2: Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.

Si ricorda che il Decreto Ministero dell’Interno 12 maggio 2016 recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica” aveva definito alcuni termini temporali per l’adeguamento al decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992 per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti al 26/05/2016.
In particolare, il DM 12 maggio 2016 stabiliva delle scadenze al 26 agosto e al 26 novembre 2016, prevedendo che al termine di questi adeguamenti e comunque entro il 31 dicembre 2016, avrebbe dovuto essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il Milleproroghe ha spostato tale scadenza al 31 dicembre 2017.

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