Per una corretta verifica dello stato dei luoghi

Il terzo appuntamento con il Consiglio di Disciplina dell’Ordine prende spunto da un caso realmente accaduto inerente la pratica di attestazione dello stato dei luoghi e l’atteggiamento superficiale del professionista incaricato di effettuarla, che si è limitato a basarsi sulle dichiarazioni e la documentazione che gli sono state fornite dal committente, senza nessuna verifica presso gli Uffici preposti.
Ecco allora qualche suggerimento di carattere deontologico generale da parte del Consiglio di Disciplina.

Azioni indispensabili da condurre:

  • Ricerche di archivio e accesso agli atti
  • Sopralluogo in sito
  • Rilievo dello stato di fatto
  • Verbali di visita

Pillole deontologiche:

  • Nell’attivazione di una procedura amministrativa, specie se relativa ad immobili già esistenti, è necessario verificare la validità dei precedenti titoli abitativi rilasciati (art.10, comma 1 “Verità”, Codice Deontologico).
  • Il titolo di proprietà e lo stato dei luoghi deve essere verificato prima di presentare una pratica di accatastamento e/o variazione planimetrica (art.27, “Esecuzione dell’incarico”, Codice Deontologico).
  • La redazione di verbali per incarichi di Direzione lavori, Coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e Collaudo non possono prescindere da sopralluoghi effettivi condotti sotto la responsabilità del professionista (art.30, comma 1, “Inadempimento”, Codice Deontologico).
  • Il professionista, nello svolgimento della pratica, non deve accogliere dichiarazioni verbali se non validate da una documentazione idonea e formale (art.6, “Indipendenza”, Codice Deontologico e art.14, “Rapporti con i committenti”, Codice Deontologico).

Per approfondimenti, scarica il documento allegato

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